Prezzo per indagini-Assegno Mantenimento-Figlio-Coniuge-Investigazioni uso Legale- Chiama Addio al tenore di vita, per l'assegno conta l'indipendenza -Costo Indagini uso Legale.
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Niente assegno ai figli, non è più reato: un cavillo assolve i genitori non sposati

Roma - Da oggi  6 aprile 2018 non pagare l'assegno previsto da un giudice per il mantenimento dei figli di genitori non sposati non è più reato. Come è possibile? Nel 2012 è stata approvata la legge secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ed hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati oppure no. Ora viene invece introdotta una nuova grave discriminazione. Se un figlio è nato da genitori coniugati ed uno dei due non paga l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione o del divorzio, l'inadempiente è punito con una pena che può arrivare ad un anno di reclusione.

Se invece i genitori non sono sposati, il genitore che non paga l'assegno di mantenimento non commette da oggi alcun reato (a meno che non sussistano i più complessi requisiti previsti dal vecchio art. 570 del codice penale). Per capire come si è arrivati a questa stupefacente conclusione è necessario seguire il filo di uno degli ultimi atti del Governo dimissionario. Oggi entra in vigore il decreto legislativo 21 del 2018, approvato dal Governo attuando la delega contenuta nell'articolo 1 (comma 82) della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Ma che cosa c'entrano gli assegni per il mantenimento dei figli con l'ordinamento penitenziario? Nulla: ormai il nostro legislatore ci ha abituati a trattare in un unico corpo normativo le più disparate materie. Il decreto introduce nel codice penale l'articolo 570 bis. La nuova norma punisce con le stesse pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare "il coniuge" che si sottrae all'obbligo di pagamento degli assegni dovuti in caso di divorzio o di nullità del matrimonio oppure viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Lo scopo del decreto era solo quello di riunire e di collocare nell'ambito del codice penale le norme che sino ad oggi sanzionavano il mancato pagamento dell'assegno. Ma nel fare questa operazione il Governo ha precisato che il nuovo reato può essere compiuto solo da un "coniuge" e quindi ha chiaramente indicato che viene sanzionato solo il mancato pagamento dell'assegno per il mantenimento dei figli di genitori coniugati.

Il decreto che entra in vigore oggi ha anche abrogato l'articolo 3 della legge 54 del 2006 (quella che ha introdotto l'affidamento condiviso dei figli di separati e divorziati). La norma abrogata aveva un contenuto sovrapponibile a quella nuova e anch'essa si riferiva espressamente solo ai coniugi. Tuttavia l'articolo successivo affermava che le disposizioni della norma del 2006 si applicavano anche ai figli di genitori non coniugati. Questa precisazione consentiva, fino ad oggi, di affermare che anche il genitore non sposato che violava l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento commetteva un reato. Ora ciò non sarà più possibile perché l'articolo 3 della legge 54 del 2006 non esiste più.

Potranno i giudici interpretare estensivamente la nuova disposizione applicandola anche ai figli di genitori non coniugati? No: un principio giuridico fondamentale vieta al giudice penale di interpretare le norme che introducono un reato sulla base dell'analogia. Si tratta insomma di un grosso pasticcio. Se ne ricava una lezione: fare le leggi è un mestiere difficile e il nostro ordinamento giuridico è ormai una giungla inestricabile di leggi i cui articoli sono composti da centinaia di commi che contengono decine di rinvii ad altre leggi, ad altri articoli e ad altri commi in un gioco di specchi nel quale perdersi è semplicissimo. Il nostro legislatore, che ha creato questo orrendo mostro, è la sua prima vittima.

Fonte Internet

 

Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia

Annamaria Villafrate | 18 feb 2021

Ai fini dell'assegno divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito

 

* La funzione dell'assegno divorzile

* Divario situazioni economiche dei coniugi

* Assegno divorzio: rileva anche il sacrificio professionale

* Decorrenza temporale assegno divorzile

La funzione dell'assegno divorzile

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Nel determinare l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie più debole economicamente si deve tenere conto anche di quanto sacrificato professionalmente dalla stessa per dedicarsi alla famiglia e alla carriera dell'ex marito e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale anche dell'altro coniuge. L'assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa, espressione del superiore principio di solidarietà, per cui se lo si dimezza, è necessario fornire una motivazione logica, adeguata e coerente, che deve tenere conto di tutti gli aspetti specificati dalla giurisprudenza più recente in materia. Questa in sostanza la motivazione dell'ordinanza n. 3852/2020 della Cassazione (sotto allegata) a conclusione della vicenda processuale che si va a illustrare.

Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico dell'ex marito l'assegno divorzile in favore della ex moglie di 2000 euro mensili. La Corte d'Appello però, in parziale accoglimento delle istanze del marito, riduce l'assegno divorzile a 1000 euro, esattamente la metà di quanto disposto dal giudice di primo grado.

Raffrontando le risorse economiche e patrimoniali dei coniugi e le potenzialità lavorative della donna la Corte ritiene infatti congruo detto importo. La ex moglie vanta esperienza nel settore del commercio e dopo la separazione ha collaborato nell'attività commerciale del fratello, anche se non è stata dimostrata la misura del suo apporto e la percezione di redditi in relazione alla stessa.

Divario situazioni economiche dei coniugi

Contrariata dall'esito della decisione la ex moglie si rivolge alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di ricorso.

* Con il primo lamenta il percorso del ragionamento della Corte, perché non appare logico, coerente e congruo. La stessa infatti, dopo avere accertato il palese divario tra le situazioni economiche dei coniugi (lui notaio titolare di due studi e professore universitario), non ha comunque preso in considerazione l'apporto della stessa alla vita matrimoniale e al tenore di vita goduto durante il rapporto di coniugio.

* Con il secondo contesta sia la collaborazione nell'attività del fratello, non provata, che la nuova convivenza, così come la valutazione della Corte sulla sua possibilità lavorativa, perché in netto contrasto con i documenti prodotti.

* Con il terzo motivo infine ritiene che la Corte abbia errato nello stabilire la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza, senza nulla disporre per il periodo anteriore.

Assegno divorzio: rileva anche il sacrificio professionale

La Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della moglie con l'ordinanza n. 3852/2021, ricorda, per quanto riguarda i primi due motivi che esamina congiuntamente, che la recente giurisprudenza riconosce all'assegno divorzile una funzione compensativa e perequativa.

Nel determinare la misura dello stesso il giudice deve procedere a una valutazione comparativa delle situazioni economiche dei coniugi, deve tenere conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e individuale da parte del coniuge che chiede l'assegno, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.

La natura perequativa e compensativa, espressione del dovere di solidarietà costituzionalmente previsto, prevede in pratica che l'assegno divorzile debba essere corrisposto al coniuge richiedente in misura tale da garantirgli "un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate."

L'assegno divorzile non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Esso però come già precisato, deve riconoscere il contributo del coniuge più debole economicamente alla formazione del patrimonio individuale e familiare.

Nella sentenza impugnata detti criteri non sono stati rispettati. La Corte infatti, pur dando atto della disparità reddituale dei coniugi, non espone un ragionamento logico e coerente capace di giustificare la riduzione dell'assegno. La Corte adduce infatti solo una "generica potenzialità lavorativa dell'ex, senza, peraltro, neppure indicare la sua età e senza tenere conto delle eventuali aspettative professionali dalla stessa sacrificate" basandosi su "una pluriennale esperienza nel commercio della stessa, non meglio specificata", su una collaborazione con il fratello e su redditi percepiti in virtù della stessa, non provati, oltreché su una nuova convivenza stabile.

La Corte in questo modo di non attribuisce il giusto peso al contributo e al sostegno dato dalla ex moglie all'ex marito nell'affermazione professionale di quest'ultimo, né del suo apporto alla formazione del patrimonio individuale del coniuge singolo e della famiglia nel suo complesso.

Senza dimenticare che, se si riscontra uno squilibrio effettivo, è necessario anche accertare se questo è frutto di scelte comuni sul modo di condurre la vita familiare, sui ruoli all'interno della coppia e sulla necessità di sacrificare le aspettative lavorative di uno dei due.

Decorrenza temporale assegno divorzile

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Assorbito il terzo motivo del ricorso, anche se la Cassazione dichiara di voler dare continuità al seguente orientamento giurisprudenziale: "in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art. 4 l. 848/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma 13 citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano messi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, tra separazione e divorzio."

Leggi anche Assegno di divorzio: le precisazioni della Cassazione

Scarica pdf Cassazione n. 3852/2021

 

 

 

Addio al tenore di vita, per l'assegno conta l'indipendenza economica

D'ora in poi, a contare sarà il criterio dell'indipendenza o autosufficienza economica e non più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Telef. 026696454

Lo comunica la stessa Cassazione, con una nota spiegando che "la prima sezione civile, con la sentenza n. 11504 pubblicata oggi, ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell'assegno al parametro del 'tenore di vita matrimoniale' indicando quale parametro di spettanza dell'assegno - avente natura 'assistenziale' - l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede".

In allegato in esclusiva la sentenza della Suprema Corte

Cassazione, comunicato 10.5.2017

Cassazione, sentenza n. 11504/2017

Se la ex  moglie lavora non ha diritto all’assegno di mantenimento. Se la ex moglie ha intrapreso uno stabile rapporto di convivenza non ha diritto all’assegno di mantenimento.  Assegno di mantenimento_revoca o modifica l'importo  da versare all'ex coniuge. Se la moglie ha idonea capacità lavorativa,  può andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito.  Le nostre investigazioni private non si dedicano solo alle questioni matrimoniali,  vita dei figli e la tutela dei minori ma anche al campo aziendale.

 

L’istituto investigativo - L’agenzia IDFOX ha tra i vari obiettivi quello di conoscere i fatti e le situazioni a tutela dei diritti della aziende e famiglia  e, gli elementi di verità ricercati potranno essere utilizzati nei processi giudiziari in sede civile e penale.

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Sentenza: SE LA MOGLIE LAVORA NON HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

–Se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, con la recente sentenza n. 11870/2015, che rappresenta una importante conferma dell'ormai direzione intrapresa dalla giurisprudenza verso un rigore maggiore nel riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento.

Nel caso di specie, la moglie aveva sempre fatto la casalinga e la famiglia viveva con il solo reddito di lavoro dipendente proveniente dal marito, per cui la donna, in sede divorzile, sosteneva di "non essere in grado, in quanto impossidente e priva di lavoro", di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, denunciando invece che il marito, che nel frattempo era andato a vivere con una nuova compagna, dalla quale aveva avuto pure una figlia, era un "disoccupato" solo apparente. Avrebbe cioè simulato il suo collocamento a riposo, continuando in realtà a lavorare presso terzi e percependo anche l'indennità di disoccupazione, godendo dunque di una situazione economica certamente superiore alla sua e mantenendosi anche un'auto.

Ma i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, le danno torto. E la donna si rivolge allora alla Cassazione. Cadendo però dalla padella nella brace.

Per gli Ermellini, infatti, il ragionamento seguito dai giudici di merito è ineccepibile.

La donna non ha fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio né ha dimostrato adeguatamente, aldilà di mere asserzioni, la convivenza del marito con la nuova compagna, essendo invece provati sia il deterioramento della condizione economica dell'uomo, aggravata dalla nascita di una figlia, sia il suo stato di disoccupazione, derivante dalla perdita del lavoro a causa di una contestazione disciplinare.

Senza contare altresì che, per contro, la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, esercitando attività sia pure in maniera saltuaria, di cui peraltro non aveva dimostrato né la natura né gli emolumenti derivanti.

Per cui correttamente i giudici di merito hanno concluso per l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale. È vero infatti hanno affermato dal Palazzaccio che l'art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto" ma la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta "tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio". Inoltre, nell'ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l'assegno, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali ha aggiunto la S.C. "assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo".

Per cui, per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre conoscerne "con ragionevole approssimazione le condizioni economiche dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore".

E in tale contesto, i giudici non hanno avuto bisogno di disporre accertamenti d'ufficio (peraltro affidati alla loro discrezionalità) attraverso la polizia tributaria, per indagare sui redditi dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, ritenendo raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno alla moglie, sia in virtù dei riscontri forniti dall'ex marito, che della totale carenza di dimostrazione da parte della donna dell'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Per cui, in definitiva, il ricorso è rigettato e la donna può dire addio al mantenimento.

Cassazione, sentenza n. 11870/2015

 

Sentenza: SE LA EX MOGLIE HA INTRAPRESO UNA  STABILE RAPPORTO DI CONVIVENZA  NON HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

-Corte d’Appello di Bologna, con una sentenza depositata in data 08.04.2013 - prendendo le mosse da una pronuncia della Corte di Cassazione del 11.08.2011 n. 17195 - confermava la revoca del diritto all’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’ex moglie, dal momento che quest’ultima, dopo la separazione, aveva intrapreso uno stabile rapporto di convivenza, indipendentemente dunque dalla dimostrazione del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario.

Del resto, secondo quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale, la stabilità della nuova unione, certificata da una lunga durata temporale, o addirittura sugellata dalla nascita di nuovi figli, scioglie ogni legame con i tenori e i modelli di vita che caratterizzavano la precedente relazione matrimoniale.

Va, però, precisato che, per la perdita del diritto all’assegno o per la riduzione dell’ammontare dello stesso, non basta una semplice convivenza occasionale, poiché per incidere sul diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge, è necessario che essa sia stabile e continua e che, quindi, i conviventi abbiano un progetto di vita comune, come quello che normalmente caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio. Ciò, peraltro, non avverrà automaticamente, essendo indispensabile un’effettiva azione giudiziale che abbia come scopo la modifica delle condizioni di separazione.

–Se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, con la recente sentenza n. 11870/2015 (qui sotto allegata) che rappresenta una importante conferma dell'ormai direzione intrapresa dalla giurisprudenza verso un rigore maggiore nel riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento.

Nel caso di specie, la moglie aveva sempre fatto la casalinga e la famiglia viveva con il solo reddito di lavoro dipendente proveniente dal marito, per cui la donna, in sede divorzile, sosteneva di "non essere in grado, in quanto impossidente e priva di lavoro", di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, denunciando invece che il marito, che nel frattempo era andato a vivere con una nuova compagna, dalla quale aveva avuto pure una figlia, era un "disoccupato" solo apparente. Avrebbe cioè simulato il suo collocamento a riposo, continuando in realtà a lavorare presso terzi e percependo anche l'indennità di disoccupazione, godendo dunque di una situazione economica certamente superiore alla sua e mantenendosi anche un'auto.

Ma i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, le danno torto. E la donna si rivolge allora alla Cassazione. Cadendo però dalla padella nella brace.

Per gli Ermellini, infatti, il ragionamento seguito dai giudici di merito è ineccepibile.

La donna non ha fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio né ha dimostrato adeguatamente, aldilà di mere asserzioni, la convivenza del marito con la nuova compagna, essendo invece provati sia il deterioramento della condizione economica dell'uomo, aggravata dalla nascita di una figlia, sia il suo stato di disoccupazione, derivante dalla perdita del lavoro a causa di una contestazione disciplinare.

Senza contare altresì che, per contro, la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, esercitando attività sia pure in maniera saltuaria, di cui peraltro non aveva dimostrato né la natura né gli emolumenti derivanti.

Per cui correttamente i giudici di merito hanno concluso per l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale. È vero infatti hanno affermato dal Palazzaccio che l'art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto" ma la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta "tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio". Inoltre, nell'ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l'assegno, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali ha aggiunto la S.C. "assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo".

Per cui, per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre conoscerne "con ragionevole approssimazione le condizioni economiche dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore".

E in tale contesto, i giudici non hanno avuto bisogno di disporre accertamenti d'ufficio (peraltro affidati alla loro discrezionalità) attraverso la polizia tributaria, per indagare sui redditi dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, ritenendo raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno alla moglie, sia in virtù dei riscontri forniti dall'ex marito, che della totale carenza di dimostrazione da parte della donna dell'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Per cui, in definitiva, il ricorso è rigettato e la donna può dire addio al mantenimento.

Cassazione, sentenza n. 11870/2015

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Dati personali raccolti: E-mail

Modulo di contatto o invio e-mail. L'Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto o inviando una comunicazione e-mail, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall'intestazione del modulo o dal contenuto della e-mail.

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Gestione Indirizzi e invio Mail (newsletter)

Questi servizi consentono di gestire un database di contatti e-mail, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l'Utente. Questi servizi potrebbero inoltre, consentire di raccogliere dati relativi alla data e all'ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell'Utente, così come all'interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

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Protezione: Firewall, protezione antivirus e anti-malware

Questi servizi analizzano il traffico di questo sito web, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di bloccare tentativi di compromissione del sito web stesso.

Wordfence Security (Defiant Inc.)

Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.("Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

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Contenuti su piattaforme esterne

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Video Youtube (Google Inc.)

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Google Font (Google Inc.) Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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Diritti dell'Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l'Utente ha il diritto di:

- revocare il consenso in ogni momento. L'Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

- opporsi al trattamento dei propri Dati. L'Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

- accedere ai propri Dati. L'Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

- verificare e chiedere la rettificazione. L'Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione.

- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

- ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L'Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell'Utente, su un contratto di cui l'Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

- proporre reclamo. L'Utente può proporre un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell'interesse pubblico, nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell'Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

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